IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
  Visto il regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge 4 giugno 1936, n. 1143, concernente
modifiche alle norme sul tiro a segno nazionale;
  Visto  il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante approvazione
del  regolamento  per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.
773, delle leggi di pubblica sicurezza;
  Vista   la   legge  18  aprile  1975,  n.  110,  concernente  norme
integrative  della  disciplina  vigente  per il controllo delle armi,
delle  munizioni e degli esplosivi, e, in particolare, gli articoli 8
e 31;
  Vista  la  legge  28  maggio 1981, n. 286, recante disposizioni per
l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale;
  Visto  il  decreto  del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145,
recante norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia
municipale  ai  quali  e' conferita la qualita' di agente di pubblica
sicurezza, e, in particolare, l'articolo 18;
  Visto  il  decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente
riordinamento  del  sistema  degli  enti  pubblici nazionali, a norma
degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003,
n.   97,  recante  regolamento  concernente  l'amministrazione  e  la
contabilita'  degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n.
70, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  8 gennaio 2004, n. 15, concernente
modifiche  e  integrazioni  al decreto legislativo 23 luglio 1999, n.
242, recante "Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano-CONI"
ai  sensi  dell'articolo  1  della legge 6 luglio 2002, n. 137, e, in
particolare, l'articolo 2, comma 5;
  Visto  l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244;
  Visto  l'articolo  26  del  decreto-legge  25  giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
  Sentite  le  organizzazioni sindacali rappresentative, in relazione
alla destinazione del personale;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 marzo 2009;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 7 maggio 2009;
  Acquisito   il   parere   della  Commissione  parlamentare  per  la
semplificazione  di  cui  all'articolo  14,  comma 19, della legge 28
novembre 2005, n. 246;
  Visto  l'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 ottobre 2009;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con i
Ministri  per  la  pubblica  amministrazione  e l'innovazione, per la
semplificazione  normativa, per l'attuazione del programma di Governo
e dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a


                      il seguente regolamento:

                               Art. 1


                    Natura e finalita' dell'ente

  l. L'Unione italiana tiro a segno, di seguito denominata "UITS", di
cui  al regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito con
modificazioni  dalla  legge  4  giugno  1936,  n.  1143, e successive
modificazioni,  e'  riordinata quale ente di diritto pubblico, avente
finalita'  di  istruzione  ed  esercizio  al  tiro  con arma da fuoco
individuale  o  con  arma o strumento ad aria compressa e di rilascio
della  relativa  certificazione  per  gli  usi  di  legge, nonche' di
diffusione e pratica sportiva del tiro a segno.
  2. L'UITS e' sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e
realizza  i  fini  istituzionali di istruzione, di addestramento e di
certificazione   per  il  tramite  delle  sezioni  di  tiro  a  segno
nazionale,  d'ora in poi "TSN". Essa e' altresi' federazione sportiva
nazionale  di  tiro  a  segno  riconosciuta  dal  CONI,  sotto la cui
vigilanza e' posta ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo
23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente: 
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.». 
              - Il regio decreto-legge 16  dicembre  1935,  n.  2430,
          concernente «Modificazioni alle vigenti norme  sul  tiro  a
          segno nazionale», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
          gennaio 1936, n. 25. 
              - La legge 4  giugno  1936,  n.  1143,  concernente  la
          conversione, con modificazioni, del regio decreto-legge  16
          dicembre 1935, n.  2430,  concernente  «Modificazioni  alle
          vigenti norme sul tiro a segno  nazionale»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 1936, n. 146. 
              - Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635  (approvazione
          del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18  giugno
          1931, n.  773,  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1940, n. 149. 
              - Si riportano gli articoli  8  e  31  della  legge  18
          aprile  1975,   n.   110,   e   successive   modificazioni,
          concernente «Norme integrative della disciplina vigente per
          il  controllo  delle  armi,   delle   munizioni   e   degli
          esplosivi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  21  aprile
          1975, n. 105: 
              «Art. 8 (Accertamento per il rilascio di autorizzazione
          di polizia in materia di armi). - La  richiesta  intesa  ad
          ottenere il nulla osta per  l'acquisto  o  la  cessione  di
          armi, ai sensi dell'art.  35,  terzo  comma,  del  T.U.  18
          giugno  1931,  n.  773,  modificato  con decreto-legge   22
          novembre  1956,   n.   1452,   deve   indicare   i   motivi
          dell'acquisto o della cessione. 
              La licenza di cui all'art. 31  del  testo  unico  delle
          leggi  di  pubblica  sicurezza  e'  richiesta   anche   per
          l'esercizio dell'industria di riparazione delle armi. 
              Il rilascio delle autorizzazioni per la  fabbricazione,
          la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione  di
          armi, nonche' del permesso di porto d'armi, previsti  dagli
          articoli 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico sopracitato  e
          37, regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e  dalla  presente
          legge,  e'  subordinato  all'accertamento  della  capacita'
          tecnica del richiedente.  L'accertamento  non  occorre  per
          l'autorizzazione alla collezione. 
              Ai  fini  dell'accertamento  della  capacita'  tecnica,
          l'interessato  deve  sostenere  apposito  esame  presso  la
          commissione di cui all'art. 49 del testo unico delle  leggi
          di pubblica sicurezza. La commissione e'  integrata  da  un
          esperto  designato  dal  Ministero  della   difesa   quando
          l'accertamento e' richiesto da persona che debba esercitare
          l'attivita' di fabbricazione, riparazione  o  commercio  di
          armi. 
              Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano
          altresi' alle persone che rappresentano, a norma  dell'art.
          8 del citato testo unico, il  titolare  dell'autorizzazione
          di polizia. 
              Coloro che hanno prestato servizio militare nelle Forze
          armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano
          appartenuto ai ruoli del personale  civile  della  pubblica
          sicurezza  in  qualita'  di  funzionari  o  che  esibiscano
          certificato d'idoneita' al maneggio delle  armi  rilasciato
          dalla competente sezione della Federazione del tiro a segno
          nazionale  devono   sottoporsi   all'accertamento   tecnico
          soltanto per l'esercizio delle attivita' di  fabbricazione,
          riparazione o commercio di armi. 
              L'accertamento della capacita' tecnica non e' richiesto
          per l'acquisto e il porto di armi da parte  di  coloro  che
          siano autorizzati per legge. 
              La capacita'  tecnica  e'  presunta  nei  confronti  di
          coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della  presente
          legge,  abbiano  gia'  ottenuto  le  autorizzazioni  ovvero
          abbiano adempiuto agli obblighi previsti in  materia  dalle
          disposizioni  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. 
              Coloro che esercitano l'industria di riparazione  delle
          armi  devono  richiedere  alla  competente   autorita'   di
          pubblica sicurezza la licenza di cui al secondo  comma  del
          presente articolo entro il termine di quarantacinque giorni
          dall'entrata in vigore della legge. 
              L'art.  33  del testo  unico delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 , e' abrogato». 
              «Art. 31 (Vigilanza sulle attivita' di tiro a segno). -
          Ferme restando le disposizioni di cui al  decreto-legge  16
          dicembre 1935, n. 2430, convertito  nella  legge  4  giugno
          1936, n. 1143, sul tiro  a  segno  nazionale  e  successive
          modificazioni, i direttori e gli istruttori  delle  sezioni
          dell'Unione di tiro a segno  nazionale  devono  munirsi  di
          apposita  licenza  del  prefetto,  da  rilasciarsi   previo
          accertamento della capacita' tecnica e dei requisiti di cui
          al precedente art. 9. 
              La capacita'  tecnica  e'  presunta  nei  confronti  di
          coloro che esercitano la propria  attivita'  in  seno  alle
          sezioni del  tiro  a  segno  all'entrata  in  vigore  della
          presente legge. 
              I  presidenti  delle  sezioni  di  tiro  a  segno  sono
          obbligati a tenere costantemente aggiornati: 
                a)  l'elenco   degli   iscritti   con   le   relative
          generalita'; 
                b)  l'inventario  delle  armi  in  dotazione  con  la
          relativa  descrizione  per  numero  di   matricola,   tipo,
          calibro, fabbrica e nazionalita', con  richiamo  ai  titoli
          che  ne  legittimano  la  provenienza,  ai  fini   di   cui
          all'ultimo comma dell'art. 38 del testo unico  delle  leggi
          di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773; 
                c) il registro di carico e scarico per le  munizioni,
          con l'indicazione dei nominativi degli utilizzatori; 
                d)  un  registro  sulle  frequenze  in   cui   devono
          giornalmente annotarsi le  generalita'  di  coloro  che  si
          esercitano  al  tiro,  con  l'indicazione  delle  armi   da
          ciascuno impiegate nonche'  degli  orari  di  inizio  e  di
          conclusione delle singole esercitazioni. 
              Gli atti di  cui  al  precedente  comma  devono  essere
          esibiti ad ogni  richiesta  degli  ufficiali  o  agenti  di
          pubblica sicurezza, i quali vi appongono la data e la firma
          ogni qualvolta procedono al loro esame. 
              I  presidenti  delle  sezioni  di  tiro  a  segno  sono
          responsabili dell'osservanza delle disposizioni  del  primo
          comma dell'art. 20 della presente legge. 
              La vidimazione della carta di  riconoscimento  prevista
          dall'art. 76 del regio decreto 6 maggio 1940,  n.  635,  e'
          attribuita all'autorita' provinciale di pubblica  sicurezza
          che  vi  procede  secondo  le  competenze  stabilite  dagli
          articoli 42 e 44 del testo unico delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza, previo  accertamento  dei  requisiti  soggettivi
          prescritti per il rilascio delle licenze di porto d'armi. 
              Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il
          trasgressore degli obblighi di cui al presente articolo  e'
          punito con l'arresto da tre mesi a due anni o con l'ammenda
          da euro 206 a euro 1.032.». 
              -  La  legge  28  maggio  1981,  n.  286,   concernente
          «Disposizioni per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di
          tiro  a  segno  nazionale» e'  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 11 giugno 1981, n. 159. 
              -  Si  riporta  l'art.  18  del  decreto  del  Ministro
          dell'interno  4  marzo  1987,  n.   145,   recante   «Norme
          concernenti l'armamento  degli  appartenenti  alla  polizia
          municipale, ai quali e' conferita la qualita' di agente  di
          pubblica sicurezza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
          aprile 1987, n. 89: 
              «Art. 8. - 1. Gli addetti alla polizia  municipale  che
          rivestono la  qualita'  di  agente  di  pubblica  sicurezza
          prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario
          addestramento e devono superare ogni anno almeno  un  corso
          di lezioni regolamentari di tiro a segno,  presso  poligoni
          abilitati per l'addestramento al tiro con  armi  comuni  da
          sparo. 
              2. A tal fine i comuni, nel  quadro  dei  programmi  di
          addestramento e formazione disposti dalle regioni,  possono
          stipulare apposite convenzioni con le sezioni  del  tiro  a
          segno  nazionale,  nonche'  con  gli  enti  o  comandi  che
          dispongono  di  propri  poligoni   abilitati,   nell'ambito
          territoriale del  comune  o  di  comuni  limitrofi,  ovvero
          possono costituire propri poligoni di tiro,  osservate,  in
          quanto  applicabili,  le  disposizioni   vigenti   per   la
          costituzione ed il funzionamento delle sezioni del  tiro  a
          segno nazionale. 
              3. Nei poligoni appositamente costituiti ai  sensi  del
          comma precedente possono effettuare esercitazioni  o  corsi
          di tiro esclusivamente gli addetti alla polizia  municipale
          nonche', previe apposite convenzioni con l'ente  o  comando
          di appartenenza, i dipendenti dello Stato che  per  ragione
          del loro servizio debbono prestare servizio con armi. 
              4. Oltre quanto previsto dalla legge 28 maggio 1981, n.
          286, contenente disposizioni per la iscrizione alle sezioni
          del tiro a segno nazionale, il  sindaco  puo'  disporre  la
          ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso  dell'anno
          per gli addetti alla polizia municipale o  per  quelli  fra
          essi che svolgono particolari servizi. 
              5. I corsi di tiro effettuati presso poligoni di enti o
          comandi  dello  Stato  o  presso   poligoni   appositamente
          costituiti per la polizia  municipale  sono  equivalenti  a
          tutti gli effetti ai corsi delle sezioni del tiro  a  segno
          nazionale. 
              6. I provvedimenti e le convenzioni adottate  ai  sensi
          dei precedenti commi sono comunicati al prefetto.». 
              - Il  decreto  legislativo  29  ottobre  1999,  n.  419
          (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a
          norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997,  n.
          59), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  15  novembre
          1999, n. 268. 
              - La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo  per
          il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed  enti
          locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per
          la  semplificazione  amministrativa),  e'  pubblicata   nel
          supplemento ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  17  marzo
          1997, n. 63. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche), e' pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   27
          febbraio   2003,    n.    97    (Regolamento    concernente
          l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici  di
          cui alla legge 20 marzo 1975,  n.  70)  e'  pubblicato  nel
          supplemento ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  6  maggio
          2003, n. 103. 
              - La legge 20  marzo  1975,  n.  70  (Disposizioni  sul
          riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di  lavoro
          del personale dipendente),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 2 aprile 1975, n. 87. 
              - Si  riporta  il  comma  5  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, concernente modifiche ed
          integrazioni al decreto-legislativo 23 luglio 1999, n. 242,
          recante   «Riordino   del   Comitato   olimpico   nazionale
          italiano - CONI», ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio
          2002, n. 37: 
              «5. Nulla e'  innovato  quanto  alla  natura  giuridica
          dell'Aeroclub d'Italia,  dell'Automobile  club  d'Italia  e
          dell'Unione  italiana  tiro  a  segno,  che   svolgono   le
          attivita' di  federazioni  sportive  nazionali  secondo  la
          disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti.». 
              - Si riportano i commi da 19 a 24  dell'art.  14  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246, pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale   1°   dicembre   2005,   n.   280,   concernente
          «Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005»: 
              «19. E' istituita la "Commissione parlamentare  per  la
          semplificazione",  di  seguito   denominata   "Commissione"
          composta da  venti  senatori  e  venti  deputati,  nominati
          rispettivamente dal Presidente del Senato della  Repubblica
          e dal Presidente della Camera  dei  deputati  nel  rispetto
          della proporzione esistente tra i gruppi  parlamentari,  su
          designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra
          i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
          segretari che insieme con il presidente  formano  l'Ufficio
          di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua  prima
          seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
          per l'elezione dell'Ufficio di presidenza. 
              20. Alle spese necessarie per  il  funzionamento  della
          Commissione si provvede, in  parti  uguali,  a  carico  dei
          bilanci interni di ciascuna delle due Camere. 
              21. La Commissione: 
                a)  esprime  il  parere  sugli  schemi  dei   decreti
          legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis; 
                b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del
          procedimento per l'abrogazione generalizzata  di  norme  di
          cui al comma 14-ter e  ne  riferisce  ogni  sei  mesi  alle
          Camere; 
                c) esercita i compiti di cui  all'art.  5,  comma  4,
          della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
              22. Per  l'acquisizione  del  parere,  gli  schemi  dei
          decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e
          18-bis sono trasmessi alla Commissione,  che  si  pronuncia
          entro  trenta  giorni.  Il  Governo,  ove  ritenga  di  non
          accogliere, in tutto o in parte,  le  eventuali  condizioni
          poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni  e
          con le eventuali modificazioni,  alla  Commissione  per  il
          parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni.
          Se il termine previsto per il parere della Commissione cade
          nei trenta giorni che precedono  la  scadenza  di  uno  dei
          termini previsti dai commi 14, 14-quater, 15, 18 e  18-bis,
          la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni. 
              23. La Commissione puo'  chiedere  una  sola  volta  ai
          Presidenti delle Camere una proroga  di  venti  giorni  per
          l'adozione del parere, qualora cio' si renda necessario per
          la complessita' della materia o per  il  numero  di  schemi
          trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione.
          Trascorso il termine, eventualmente prorogato, il parere si
          intende espresso favorevolmente. Nel  computo  dei  termini
          non viene considerato il periodo di sospensione estiva  dei
          lavori parlamentari. 
              24. La Commissione esercita i compiti di cui  al  comma
          21, lettera c), a decorrere dall'inizio  della  legislatura
          successiva alla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge. Dallo stesso termine cessano gli  effetti  dell'art.
          5, commi 1, 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.». 
              - Il testo dell'art. 2, commi 634 e 635 della legge  24
          dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2008),  pubblicata  nel  supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007,  n.  300,  e'  il
          seguente: 
              «634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita'
          e  crescita,  di  ridurre  il  complesso  della  spesa   di
          funzionamento   delle   amministrazioni    pubbliche,    di
          incrementare l'efficienza e di migliorare la  qualita'  dei
          servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 31
          ottobre 2009, ai sensi dell'art. 17, comma 2,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, su  proposta  del  Ministro  o  dei
          Ministri interessati, di concerto con il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione, il  Ministro  per
          la semplificazione normativa, il Ministro per  l'attuazione
          del programma di Governo  e  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  sentite  le  organizzazioni  sindacali   in
          relazione alla destinazione del personale, sono riordinati,
          trasformati o soppressi e messi in  liquidazione,  enti  ed
          organismi pubblici  statali,  nonche'  strutture  pubbliche
          statali  o  partecipate  dallo  Stato,   anche   in   forma
          associativa, nel rispetto dei seguenti principi  e  criteri
          direttivi: 
                a) fusione di enti, organismi e  strutture  pubbliche
          comunque  denominate  che  svolgono  attivita'  analoghe  o
          complementari,  con  conseguente  riduzione   della   spesa
          complessiva  e  corrispondente  riduzione  del   contributo
          statale di funzionamento; 
                b) trasformazione degli enti  ed  organismi  pubblici
          che non svolgono funzioni e servizi di rilevante  interesse
          pubblico   in   soggetti   di   diritto   privato,   ovvero
          soppressione e messa in liquidazione degli  stessi  secondo
          le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
          e successive modificazioni, fermo restando quanto  previsto
          dalla lettera e) del presente comma, nonche'  dall'art.  9,
          comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile  2002,
          n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
          2002, n. 112; 
                c) fusione, trasformazione o soppressione degli  enti
          che svolgono attivita' in materie devolute alla  competenza
          legislativa regionale ovvero attivita' relative a  funzioni
          amministrative conferite alle regioni o agli enti locali; 
                d)  razionalizzazione  degli  organi   di   indirizzo
          amministrativo, di gestione e consultivi  e  riduzione  del
          numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
          per cento, con salvezza della  funzionalita'  dei  predetti
          organi; 
                e) previsione che, per gli enti soppressi e messi  in
          liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti
          dell'attivo della singola liquidazione in conformita'  alle
          norme sulla liquidazione coatta amministrativa; 
                f) abrogazione  delle  disposizioni  legislative  che
          prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
          del  bilancio  dello  Stato  o  di  altre   amministrazioni
          pubbliche, degli enti ed  organismi  pubblici  soppressi  e
          posti in liquidazione o trasformati in soggetti di  diritto
          privato ai sensi della lettera b); 
                g)  trasferimento,  all'amministrazione  che  riveste
          preminente competenza  nella  materia,  delle  funzioni  di
          enti, organismi e strutture soppressi; 
                h) la riduzione del numero degli uffici  dirigenziali
          esistenti presso  gli  enti  con  corrispondente  riduzione
          degli   organici   del   personale   dirigenziale   e   non
          dirigenziale ed il contenimento delle spese  relative  alla
          logistica ed al funzionamento; 
                i)  la  riduzione  da  parte  delle   amministrazioni
          vigilanti del numero dei  propri  uffici  dirigenziali  con
          corrispondente  riduzione  delle  dotazioni  organiche  del
          personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale  nonche'   il
          contenimento  della  spesa   per   la   logistica   ed   il
          funzionamento. 
              635. Gli schemi dei regolamenti di  cui  al  comma  634
          sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del  parere
          della Commissione di cui all'art. 14, comma 19, della legge
          28 novembre 2005, n.  246.  Il  parere  e'  espresso  entro
          trenta giorni dalla data di trasmissione  degli  schemi  di
          regolamento, salva la richiesta di  proroga  ai  sensi  del
          comma 23 del medesimo  art.  14.  Trascorso  tale  termine,
          eventualmente prorogato,  il  parere  si  intende  espresso
          favorevolmente.». 
              -  Il  testo  dell'art.  26,  commi  da 1  a   3,   del
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni  urgenti
          per  lo  sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione  tributaria),  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008,  n.  147,
          convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,  n.
          133, e successive modificazioni, e' il seguente: 
              «Art. 26 (Taglia-enti).  - 1.  Gli  enti  pubblici  non
          economici con una  dotazione  organica  inferiore  alle  50
          unita', con esclusione degli ordini  professionali  e  loro
          federazioni, delle federazioni sportive e  degli  enti  non
          inclusi nell'elenco  ISTAT  pubblicato  in  attuazione  del
          comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,
          degli enti la cui funzione consiste nella  conservazione  e
          nella trasmissione della memoria della Resistenza  e  delle
          deportazioni, anche con riferimento alle  leggi  20  luglio
          2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30
          marzo 2004, n.  92,  istitutiva  del  Giorno  del  ricordo,
          nonche' delle autorita' portuali, degli enti parco e  degli
          enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, ad eccezione  di  quelli  confermati  con
          decreto dei Ministri  per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione  e  per  la  semplificazione  normativa,   da
          emanarsi  entro  il  predetto  termine.   Sono,   altresi',
          soppressi tutti gli enti  pubblici  non  economici,  per  i
          quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non  siano  stati
          emanati i regolamenti di riordino ai sensi  del  comma  634
          dell'art. 2 della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244.  Il
          termine di cui  al  secondo  periodo  si  intende  comunque
          rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei
          Ministri degli schemi  dei  regolamenti  di  riordino.  Nei
          successivi novanta giorni i Ministri  vigilanti  comunicano
          ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione
          e per la semplificazione normativa gli enti  che  risultano
          soppressi ai sensi del presente comma. 
              2. Le funzioni esercitate  da  ciascun  ente  soppresso
          sono attribuite all'amministrazione vigilante  ovvero,  nel
          caso di pluralita' di amministrazioni vigilanti,  a  quella
          titolare delle maggiori competenze nella materia che ne  e'
          oggetto.  L'amministrazione  cosi'  individuata  succede  a
          titolo universale all'ente  soppresso,  in  ogni  rapporto,
          anche controverso, e ne acquisisce le risorse  finanziarie,
          strumentali e di personale. I rapporti di  lavoro  a  tempo
          determinato,   alla   prima   scadenza   successiva    alla
          soppressione dell'ente,  non  possono  essere  rinnovati  o
          prorogati. 
              3. Il comma 636 dell'art. 2 e l'allegato A della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244, nonche' i  commi  da  580  a  585
          dell'art. 1 della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  sono
          abrogati.». 
              - La legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge,
          con modificazioni, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
          112,  recante  disposizioni   urgenti   per   lo   sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria), e' pubblicata nel supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195. 
              - L'art. 17 del decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78
          (Provvedimenti  anticrisi,  nonche'  proroga  di  termini),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150,
          convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009,  n.
          102, ha tra l'altro introdotto modifiche  all'art.  26  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          all'art. 2, comma 634, della legge  24  dicembre  2007,  n.
          244. 
              - La legge 3 agosto 2009, n. 102 (Conversione in legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
          recante provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini
          e della partecipazione italiana a missioni internazionali),
          e'  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale 4 agosto 2009, n. 179. 
              Note all'art. 1: 
              - Per il regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430,
          e la legge di conversione 4 giugno 1936, n. 1143,  si  veda
          nelle note alle premesse. 
              - Il decreto  legislativo  23  luglio  19999,  n.  242,
          concernente  «Riordino  del  Comitato  olimpico   nazionale
          italiano - C.O.N.I., a norma dell'art. 11  della  legge  15
          marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          29 luglio 1999, n. 176.